STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 1

Scopo dell'Associazione "Amici del Giardino Botanico Hanbury " è di ottenere che il Giardino Botanico Hanbury in località La Mortola (Provincia di Imperia) sia conservato nelle sue caratteristiche botaniche e in genere culturali ai fini del pubblico interesse e reso sempre meglio rispondente a tali finalità, eventualmente assumendosene la gestione diretta.

Il tutto nel ricordo e nel rispetto delle tradizioni d'amicizia italo - britanniche che ne sono all'origine.

Per il proseguimento di tale scopo l'Associazione potrà addivenire ad ogni opportuno accordo con Enti e persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri che a qualsiasi titolo abbiano diritto od interesse sulla Villa o siano interessati alla sua salvaguardia.

Sempre al suddetto fine l'Associazione potrà compiere ogni operazione immobiliare o mobiliare, e stipulare ogni contratto e prendere tutte le iniziative che il Consiglio Direttivo ritenga necessaria od opportune.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

 

ART. 2

L'Associazione ha sede a Roma, Palazzo Caetani, via delle Botteghe Oscure 32, o nel diverso luogo che stabilirà il Consiglio Direttivo.
Con delibera dello stesso Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici o rappresentanze in Italia, in Inghilterra o in altri luoghi.

 

 

 

ART. 3

 

Fanno parte dell'Associazione:

 

a) quali soci "fondatori" le persone fisiche o giuridiche, che hanno stipulato il relativo atto costitutivo nonché coloro che, con la stessa qualifica vengono accettati dal Consiglio Direttivo e si obblighino alle erogazioni o altre prestazioni nella misura e nella forma da essi offerte ed accettate dal Consiglio Direttivo;

b) quali "soci ordinari" le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e vengono accettate dal Consiglio Direttivo e che si obblighino a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio stesso.

Le decisioni del Consiglio in merito all'accettazione dei soci (fondatori o ordinari) sono insindacabili e non richiedono motivazione.
Gli Enti e le persone giuridiche dovranno, all'atto della loro iscrizione, designare le persone fisiche che li rappresenteranno a tutti gli effetti presso l'Associazione e che tali qualifiche conserveranno fino all'eventuale sostituzione.

La qualità di socio si perde:

a) per indegnità o per comportamenti contrari o non conformi agli scopi dell'Associazione;

b) per inadempienza agli obblighi statutari anche per quanto concerne le obbligazioni e/o quote associative.

L'espulsione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e contro il provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso al Consiglio dei revisori dei conti - probiviri, le cui determinazioni saranno inoppugnabili.

 

 

ART. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Collegio dei revisori dei conti - probiviri.

 

 

ART. 5

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'assemblea può anche essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri o 1/10 degli associati.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti almeno sei mesi prima della data dell'assemblea stessa e anche a detta data siano in regola con i pagamenti.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci; non sono peraltro ammesse più di tre deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso inviato per lettera raccomandata all'indirizzo dei soci, spedita almeno trenta giorni prima della data di convocazione oppure pubblicato sul bollettino dell'Associazione, se esistente, oppure, quando il numero dei soci sia superiore a mille pubblicato sui periodici che siano stati preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

L'avviso dovrà indicare la data ed il luogo dell'assemblea in prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Per la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei soci.

L'assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza dal "socio fondatore" nominato dalla stessa Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea nominerà un segretario.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche del presente statuto e per lo svolgimento dell'associazione sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei soci e della maggioranza dei soci fondatori.

L'Assemblea delibera:

a) sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso e delle relative relazioni.

I progetti di bilancio e le relazioni predisposte ed approvate dal Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti-probiviri devono essere a disposizione dei soci presso la sede dell'Assemblea almeno 15 giorni della data fissata per l'Assemblea.

b) Sulla nomina delle cariche sociali.

c) Su ogni altro argomento che ad essa sottoporrà il Consiglio Direttivo.

Le delibere dell'Assemblea saranno prese con voto palese; saranno prese a voto segreto le delibere relative alle nomine delle cariche sociali (a meno che non avvengano all'unanimità) nonché negli altri casi stabiliti di volta in volta dell'assemblea stessa.

 

 

ART. 6

Il Consiglio Direttivo è composto di un massimo di 11 (undici) membri scelti tra i soci e la maggioranza dei quali dovrà appartenere alla categoria dei "soci fondatori".

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri componenti. Non sono delegabili i poteri relativi all'accettazione ed alla espulsione dei soci nonché alla redazione dei bilanci e delle relazioni.

Il Consiglio Direttivo potrà anche concedere a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta l'anno nonché ogni qualvolta lo convochi il Presidente o il Vice Presidente; esso dovrà altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta sei.dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato per lettera almeno trenta giorni prima della data della convocazione o, in caso d'urgenza, per telegramma inviato almeno sette giorni prima di detta data.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente: in caso di assenza di ambedue dal Consigliere scrutatore più anziano d'età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti.

La carica di Consigliere è gratuita; il Consiglio dei revisori dei conti-probiviri, potrà stabilire tanto rimborsi spesa quanto emolumenti a Consiglieri investiti di particolari incarichi o deleghe.

 

 

ART. 7

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza e la firma nei confronti dei terzi. Egli esercita i poteri attribuitigli dal presente statuto nonché quelli necessari per dare attuazione alle delibere del Consiglio.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni ed i suoi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente, la cui firma, nei confronti dei terzi, sarà sufficiente a comprovare l'impedimento del Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci ovvero, quando questa non vi abbia provveduto, dal Consiglio Direttivo nella persona di un socio appartenente, in proprio o quale designato, alla categoria dei soci fondatori. Essi restano in carica per un triennio dalla loro nomina e non rieleggibili.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite salvo i rimborsi spese e gli speciali emolumenti che fossero stabiliti dal Consiglio con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti-probiviri in relazione a specifici incarichi.

 

ART. 8

Al Collegio dei Revisori dei conti - Probiviri sono demandati il controllo della gestione economico - amministrativa dell'Associazione nonché i compiti ad esso demandati dal presente statuto.

Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci. Qualora per qualunque ragione vengano meno uno dei membri effettivi ad esso subentrerà automaticamente il membro supplente più anziano d'età.

Il Collegio è nominato dall'assemblea, dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

La stessa assemblea designerà un membro effettivo quale Presidente del Collegio.

La carica di revisione di conti - probiviro è gratuita salvi i rimborsi spese che fossero stabiliti dal Consiglio direttivo con il parere favorevole del Collegio.

 

 

ART. 9

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, nonché dalle erogazioni e quote associative corrisposte dai soci e dalle somme a qualsiasi altro titolo erogate all'Associazione.

 

ART. 10

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea, la quale contestualmente provvede alla nomina di tre liquidatori.

Il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.